Art. 8 · Cooperazione con gli organi competenti

Art. 8

Cooperazione con gli organi competenti

In vigore dal 11 dic 2013
Cooperazione con gli organi competenti La Commissione stabilisce i rapporti necessari con il comitato per l'occupazione, il comitato per la protezione sociale, il comitato consultivo sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il gruppo di direttori generali per le relazioni industriali e il comitato consultivo sulla libertà di circolazione dei lavoratori per informarli regolarmente e debitamente dei progressi compiuti nell'attuazione del programma. La Commissione informa anche gli altri comitati che si occupano di politiche, strumenti e azioni aventi attinenza con il programma.
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