Art. 4
Obiettivi generali
In vigore dal 11 dic 2013
Obiettivi generali
1. Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:
a)
rafforzare l'adesione degli attori politici a tutti i livelli e realizzare azioni concrete, coordinate e innovative sia a livello di Unione che a livello degli Stati membri, per quanto riguarda gli obiettivi dell'Unione nei settori di cui all', in stretta collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici e privati;
b)
sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione sociale e mercati del lavoro adeguati, accessibili ed efficienti e facilitare le riforme, nei settori di cui all', in particolare promuovendo il lavoro dignitoso e adeguate condizioni di lavoro, la cultura della prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, un equilibrio più sano tra vita professionale e vita privata, il buon governo per gli obiettivi sociali, compresa la convergenza, nonché l'apprendimento reciproco e l'innovazione sociale;
c)
assicurare che il diritto dell'Unione sulle questioni relative ai settori di cui all' sia applicato in modo efficace e, se necessario, contribuire alla modernizzazione del diritto dell'Unione in linea con i principi del lavoro dignitoso e in considerazione dei principi della regolamentazione intelligente;
d)
promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori su base equa e accrescere le possibilità di impiego sviluppando mercati del lavoro nell'Unione di alta qualità e inclusivi, aperti e accessibili a tutti, rispettando al contempo i diritti dei lavoratori in tutta l'Unione, compresa la libertà di circolazione;
e)
promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per le persone vulnerabili che desiderano avviare una microimpresa e per le microimprese già operanti, e facilitando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali;
2. Nel perseguire tali obiettivi, il programma, nell'insieme dei suoi assi e delle sue azioni, si propone di:
a)
prestare un'attenzione particolare ai gruppi vulnerabili, quali i giovani;
b)
promuovere la parità tra uomini e donne, anche mediante l'integrazione della prospettiva di genere nelle altre politiche e, se del caso, nell'elaborazione del bilancio;
c)
combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o le tendenze sessuali;
d)
promuovere un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità, garantire una protezione sociale adeguata e dignitosa, combattere la disoccupazione a lungo termine e lottare contro la povertà e l'esclusione sociale, nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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