Art. 32 · Programmi di lavoro

Art. 32

Programmi di lavoro

In vigore dal 11 dic 2013
Programmi di lavoro La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono programmi di lavoro per i tre assi. Tali atti di esecuzione sono addottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. I programmi di lavoro si svolgono, se del caso, per un periodo continuo di tre anni e contiene una descrizione delle azioni da finanziare, le procedure di selezione delle azioni che l'Unione dovrà finanziare, la copertura geografica, i destinatari e un calendario indicativo di attuazione. I programmi di lavoro comprendono altresì un'indicazione dell'importo stanziato a ciascun obiettivo specifico e riflettono la riassegnazione dei fondi ai temi prioritari all'interno di ciascun asse ai sensi dell'. I programmi di lavoro rafforzano la coerenza del programma indicando i collegamenti fra i tre assi.
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