Art. 31 · Relazioni sullo stato di attuazione

Art. 31

Relazioni sullo stato di attuazione

In vigore dal 11 dic 2013
Relazioni sullo stato di attuazione 1.   Le entità di cui all', paragrafo 1, e, se del caso, i gestori dei fondi trasmettono alla Commissione relazioni annuali sullo stato di attuazione che descrivono le attività che sono state sovvenzionate, la loro esecuzione finanziaria, la ripartizione e l'accessibilità dei finanziamenti e degli investimenti per settore, l'area geografica e il tipo di beneficiario. Tali relazioni indicano inoltre le domande accettate o respinte riguardo a ogni obiettivo specifico e i contratti conclusi dagli organismi pubblici e privati interessati, le azioni finanziate e i risultati, anche in termini della loro incidenza sociale, creazione di posti di lavoro e sostenibilità delle sovvenzioni concesse. La Commissione trasmette tali relazioni al Parlamento europeo a scopo informativo. 2.   Le informazioni fornite in tali relazioni annuali sullo stato di attuazione sono riprese nelle relazioni biennali di monitoraggio di cui all'. Le relazioni di monitoraggio comprendono le relazioni annuali di cui all', paragrafo 2, della decisione n. 283/2010/UE e riportano informazioni particolareggiate sulle attività di comunicazione e informazioni sulla complementarietà con altri strumenti dell'Unione, in particolare con il FSE.
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