Art. 28 · Partecipazione

Art. 28

Partecipazione

In vigore dal 11 dic 2013
Partecipazione 1.   La partecipazione all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" è aperta agli organismi pubblici e privati, stabiliti a livello nazionale, regionale o locale nei paesi di cui all', paragrafo 1, e che forniscono in tali paesi: a) microfinanziamenti a persone e a microimprese; e/o b) finanziamenti alle imprese sociali. 2.   La Commissione provvede affinché l'asse sia accessibile a tutti gli organismi pubblici e privati degli Stati membri, senza discriminazioni. 3.   Al fine di raggiungere i beneficiari finali e di creare microimprese competitive e redditizie, gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), cooperano strettamente con le organizzazioni, comprese le organizzazioni della società civile, che rappresentano gli interessi dei beneficiari finali del microcredito e con altre organizzazioni, in particolare quelle sostenute dal FSE, e offrono ai beneficiari finali programmi di tutoraggio e di formazione. In tale contesto è garantito un seguito sufficiente dei beneficiari sia prima che dopo la creazione della microimpresa. 4.   Gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), si attengono a standard elevati in materia di governance, gestione e tutela dei consumatori, secondo i principi del codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti e si adoperano per prevenire l'indebitamento eccessivo di persone e imprese derivante, ad esempio, dalla concessione di credito a tassi elevati o a condizioni che possono determinare la loro insolvenza.
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