Art. 24 · Partecipazione

Art. 24

Partecipazione

In vigore dal 11 dic 2013
Partecipazione 1.   Possono partecipare all'asse "EURES": a) gli Stati membri; b) i paesi del SEE, in conformità dell'accordo SEE, e la Confederazione svizzera, in conformità dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone (18). 2.   L'asse "EURES" è aperto a tutti gli organismi, gli attori e le istituzioni designati da uno Stato membro o dalla Commissione che soddisfano le condizioni per la partecipazione a EURES definite nella decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione. Tali organismi, attori e istituzioni comprendono in particolare: a) le autorità nazionali, regionali e locali; b) i servizi per l'impiego; c) le organizzazioni delle parti sociali e di altre parti interessate.
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