Art. 24
Partecipazione
In vigore dal 11 dic 2013
Partecipazione
1. Possono partecipare all'asse "EURES":
a)
gli Stati membri;
b)
i paesi del SEE, in conformità dell'accordo SEE, e la Confederazione svizzera, in conformità dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone (18).
2. L'asse "EURES" è aperto a tutti gli organismi, gli attori e le istituzioni designati da uno Stato membro o dalla Commissione che soddisfano le condizioni per la partecipazione a EURES definite nella decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione. Tali organismi, attori e istituzioni comprendono in particolare:
a)
le autorità nazionali, regionali e locali;
b)
i servizi per l'impiego;
c)
le organizzazioni delle parti sociali e di altre parti interessate.
Storico versioni
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