Art. 22
Cofinanziamento dell'Unione
In vigore dal 11 dic 2013
Cofinanziamento dell'Unione
Nei casi in cui le attività dell'asse "Eures" siano finanziate a seguito di un invito a presentare proposte, esse possono beneficiare di un cofinanziamento dell'Unione non superiore, di norma, al 95 % della spesa totale ammissibile. Un eventuale sostegno finanziario superiore a tale massimale è concesso soltanto in circostanze eccezionali debitamente giustificate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1296:oj#art-22