Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 dic 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1)   "impresa sociale": un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, che: a) conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico istituitivo dell'impresa, ha come obiettivo primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile e non finalità lucrative per i proprietari, soci e azionisti, e qualora l'impresa: i) fornisca beni o servizi che producono un elevato rendimento sociale, e/o ii) impieghi un metodo di produzione di beni o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale; b) utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo primario e ha procedure e regole predefinite riguardanti qualsiasi distribuzione dei profitti ad azionisti e proprietari che garantiscono che tale distribuzione non pregiudichi l'obiettivo primario; e c) è gestita in modo imprenditoriale, responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo i lavoratori, i clienti e gli attori interessati dalle sue attività; 2)   "microcredito": un prestito dell'importo massimo di 25 000 EUR; 3)   "microimpresa": un'impresa, compreso un lavoratore indipendente, che occupa meno di 10 persone e il cui fatturato annuo o bilancio annuo totale non è superiore ai 2 milioni di EUR, secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (13); 4)   "microfinanza": garanzie, microcrediti, equity e quasi-equity estesi a persone e microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito; 5)   "innovazioni sociali": le innovazioni che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle che fanno riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee (riguardanti prodotti, servizi e modelli) che rispondono a esigenze sociali e, contemporaneamente, creano nuovi rapporti o collaborazioni sociali, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa; 6)   "sperimentazione di politiche sociali": gli interventi programmatici che offrono una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuati su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto,prima che siano ripetuti su scala più ampia in caso di risultati convincenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1296:oj#art-2