Art. 13 · Valutazione

Art. 13

Valutazione

In vigore dal 11 dic 2013
Valutazione 1.   Entro il 1o luglio 2017 è effettuata una valutazione intermedia del programma per misurare, in termini qualitativi e quantitativi, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, per rispondere al contesto sociale all'interno dell'Unione e alle eventuali modifiche principali introdotte dalla legislazione unionale, per determinare se le risorse del programma siano state utilizzate in modo efficiente e per stabilire il suo valore aggiunto per l'Unione. I risultati di tale valutazione intermedia sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.   Se da una valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o da qualsiasi valutazione effettuata a norma dell' della decisione n. 1672/2006/CE o dell' della decisione n. 283/2010/UE emerge che il programma presenta gravi carenze, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta contenente opportune modifiche del programma, che tengano conto dei risultati della valutazione. 3.   Prima di presentare una proposta di proroga del programma oltre il 2020, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una valutazione dei punti di forza e delle debolezze del programma nel periodo 2014-2020. 4.   Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione procede a una valutazione ex post per misurare l'impatto e il valore aggiunto per l'Unione del programma e trasmette una relazione contenente tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Tale relazione è resa pubblica.
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