Art. 12 · Monitoraggio

Art. 12

Monitoraggio

In vigore dal 11 dic 2013
Monitoraggio Al fine di monitorare regolarmente il programma e di adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione elabora una prima relazione di monitoraggio qualitativa e quantitativa relativa al primo anno, seguita da tre relazioni relative a bienni consecutivi e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Le relazioni sono trasmesse per conoscenza anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Le relazioni hanno per oggetto i risultati del programma e la misura in cui nelle sue attività sono stati applicati i principi della parità tra uomini e donne e dell'integrazione della prospettiva di genere ed sono state anche prese in considerazione le considerazioni sul tema della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità. Le relazioni sono messe a disposizione del pubblico al fine di migliorare la trasparenza del programma.
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