Art. 8 · Accesso al programma

Art. 8

Accesso al programma

In vigore dal 11 dic 2013
Accesso al programma 1.   Il programma promuove la diversità culturale a livello internazionale in linea con la convenzione dell'Unesco del 2005. 2.   Il programma è aperto alla partecipazione degli Stati membri. 3.   Fatto salvo il paragrafo 4, la partecipazione al programma è aperta ai seguenti paesi, a condizione che versino stanziamenti supplementari e che, per il sottoprogramma MEDIA, soddisfino le condizioni stabilite dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20): a) i paesi aderenti, i paesi candidati e i paesi candidati potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi; b) i paesi EFTA che sono membri dell'accordo SEE, conformemente a tale accordo; c) la Confederazione svizzera, in virtù di un accordo bilaterale con tale paese; d) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente alle procedure stabilite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione. 4.   I paesi di cui al paragrafo 3, lettere a) e d), sono esclusi dalla partecipazione allo strumento di garanzia. 5.   Il programma è aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale mirate ai paesi o regioni selezionati sulla base di stanziamenti supplementari versati da tali paesi o regioni e di disposizioni specifiche da concordare con gli stessi. 6.   Il programma consente la cooperazione e azioni comuni con paesi che non partecipano al programma e con le organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi quali l'Unesco, il Consiglio d'Europa, l'OCSE o l'OMPI sulla base di contributi comuni finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1295:oj#art-8