Art. 26 · Abrogazione e disposizione transitoria

Art. 26

Abrogazione e disposizione transitoria

In vigore dal 11 dic 2013
Abrogazione e disposizione transitoria 1.   Le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE sono abrogate con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014. 2.   Le attività avviate entro il 31 dicembre 2013 sulla base delle decisioni di cui al paragrafo 1 continuano, fino al loro termine, ad essere gestite in conformità di tali decisioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1295:oj#art-26