Art. 18
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 11 dic 2013
Monitoraggio e valutazione
1. La Commissione garantisce il monitoraggio regolare e la valutazione esterna del programma sulla base degli indicatori di performance qualitativi e quantitativi in appresso:
a)
indicatori relativi agli obiettivi generali di cui all':
i)
livello, evoluzione, quota di occupazione e quota del prodotto interno lordo dei settori culturali e creativi;
ii)
numero di persone che accede alle opere culturali e creative europee, incluse, ove possibile, le opere di un altro paese;
b)
indicatori relativi all'obiettivo specifico di cui all', lettera a):
i)
entità delle attività internazionali delle organizzazioni culturali e creative e numero dei partenariati transnazionali istituiti;
ii)
numero di esperienze e di attività di apprendimento sostenute dal programma con aumento delle competenze e dell'occupabilità degli operatori culturali e creativi, inclusi i professionisti del settore audiovisivo;
c)
indicatori relativi all'obiettivo specifico di cui all', lettera b), con riguardo al sottoprogramma MEDIA:
i)
numero di biglietti d'ingresso venduti per film europei non nazionali in Europa e film europei nel mondo (sui dieci più importanti mercati non europei) proiettati nei cinema;
ii)
quota di opere audiovisive europee al cinema, in televisione e sulle piattaforme digitali;
iii)
numero di persone negli Stati membri che accede a opere audiovisive europee non nazionali e numero di persone nei paesi partecipanti al programma che accede a opere audiovisive europee;
iv)
numero di videogiochi europei prodotti nell'Unione e nei paesi partecipanti al programma;
d)
indicatori relativi all'obiettivo specifico di cui all', lettera b), con riguardo al sottoprogramma Cultura:
i)
numero di persone raggiunte direttamente e indirettamente dai progetti sostenuti dal programma;
ii)
numero di progetti diretti a bambini, giovani e gruppi sottorappresentati e numero stimato di persone raggiunte;
e)
indicatori relativi all'obiettivo specifico di cui all', lettera c):
i)
volume dei prestiti garantiti attraverso lo strumento di garanzia, classificati per origine nazionale, dimensioni e settori delle PMI, delle micro-organizzazioni e delle organizzazioni di piccole e medie dimensioni;
ii)
volume dei prestiti concessi da intermediari finanziari partecipanti, classificati in base all'origine nazionale;
iii)
numero e distribuzione geografica degli intermediari finanziari partecipanti;
iv)
numero di PMI, micro-organizzazioni e organizzazioni di piccole e medie dimensioni che beneficiano dello strumento di garanzia, classificate in base all'origine nazionale, alle dimensioni e ai settori;
v)
tasso medio di insolvenza dei prestiti;
vi)
effetto leva raggiunto dai prestiti garantiti in relazione all'effetto leva indicativo (1:5,7);
f)
indicatori relativi all'obiettivo specifico di cui all', lettera d):
i)
numero di Stati membri che utilizzano i risultati del metodo di coordinamento aperto nell'elaborazione delle politiche nazionali; e
ii)
numero delle nuove iniziative e risultati delle politiche.
2. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono presi in considerazione nell'attuazione del programma.
3. Oltre al monitoraggio regolare del programma, la Commissione elabora una relazione di valutazione intermedia, sulla base di una relazione di valutazione esterna e indipendente, che:
a)
comprenda elementi qualitativi e quantitativi per valutare l'efficacia del programma, nel conseguimento dei suoi obiettivi, l'efficacia del programma e il suo valore aggiunto europeo;
b)
esamini le possibilità di semplificazione del programma, la sua coerenza interna ed esterna, il sussistere della rilevanza di tutti i suoi obiettivi e il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
c)
tenga conto dei risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine delle decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione di valutazione intermedia di cui al paragrafo 3 entro il 31 dicembre 2017.
5. Sulla base di una valutazione finale esterna e indipendente, la Commissione elabora una relazione di valutazione finale che valuta l'impatto a più lungo termine e la sostenibilità del programma sulla scorta di indicatori quantitativi e qualitativi selezionati. Per quanto riguarda l'obiettivo specifico di cui all', lettera c), la Commissione valuta inoltre gli effetti dello strumento di garanzia sull'accesso ai prestiti bancari e sui costi associati per le PMI, le micro-organizzazioni e le organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi.
6. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione di valutazione finale di cui al paragrafo 5 entro il 30 giugno 2022.
Storico versioni
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