Art. 14 · Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi

Art. 14

Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi

In vigore dal 11 dic 2013
Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi 1.   La Commissione istituisce uno strumento di garanzia per i settori culturali e creativi. Lo strumento di garanzia opera come strumento autonomo ed è istituito e gestito conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario. 2.   Lo strumento di garanzia ha le seguenti priorità: a) facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI, delle micro-organizzazioni e delle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi; b) migliorare la capacità degli intermediari finanziari partecipanti di valutare i rischi associati alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi, nonché ai loro progetti, anche mediante misure di assistenza tecnica, di sviluppo di conoscenze e collegamento in rete. Le priorità sono attuate conformemente all'allegato I. 3.   Ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 4, del regolamento finanziario, la Commissione attua lo strumento di garanzia con modalità di gestione indiretta, affidando i compiti al FEI secondo quanto disposto all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iii), di tale regolamento, alle condizioni di cui alle disposizioni dell'accordo tra la Commissione e il FEI.
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