Art. 5 · Obiettivo generale e obiettivi specifici

Art. 5

Obiettivo generale e obiettivi specifici

In vigore dal 11 dic 2013
Obiettivo generale e obiettivi specifici 1.   L'obiettivo generale del Programma consiste nel sostenere il funzionamento e l'ammodernamento dell’unione doganale al fine di rafforzare il mercato interno attraverso la cooperazione fra i paesi partecipanti, le rispettive autorità doganali e i loro funzionari. L’obiettivo generale è perseguito mediante il conseguimento di obiettivi specifici. 2.   Gli obiettivi specifici consistono nel sostenere le autorità doganali nella tutela degli interessi finanziari ed economici dell'Unione e degli Stati membri, comprese la lotta contro le frodi e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nell'aumento della sicurezza, nella tutela dei cittadini e dell'ambiente, nel miglioramento della capacità amministrativa delle autorità doganali e nel rafforzamento della competitività delle imprese europee. Gli obiettivi specifici sono conseguiti, in particolare: a) mediante l'informatizzazione; b) assicurando approcci moderni e armonizzati alle procedure e ai controlli doganali; c) agevolando gli scambi commerciali legittimi; d) riducendo i costi di adeguamento alle normative e gli oneri amministrativi; e e) migliorando il funzionamento delle autorità doganali. 3.   Il conseguimento degli obiettivi specifici è valutato sulla base degli indicatori elencati nell'allegato I. Ove necessario, tali indicatori possono essere rivisti nel corso del Programma. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all', per modificare l'elenco degli indicatori di cui all'allegato I.
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