Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 dic 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) "autorità doganali", le autorità responsabili dell’applicazione delle norme in materia di dogane; 2) "esperti esterni", a) i rappresentanti di autorità governative, inclusi quelli di paesi che non partecipano al Programma a norma dell’, paragrafo 2; b) gli operatori economici e le organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici; c) i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate.
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