Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 dic 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
"autorità doganali", le autorità responsabili dell’applicazione delle norme in materia di dogane;
2)
"esperti esterni",
a)
i rappresentanti di autorità governative, inclusi quelli di paesi che non partecipano al Programma a norma dell’, paragrafo 2;
b)
gli operatori economici e le organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici;
c)
i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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