Art. 8 · Complementarità

Art. 8

Complementarità

In vigore dal 11 dic 2013
Complementarità 1.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza del sostegno concesso nel quadro del programma LIFE con le politiche e le priorità dell'Unione e la sua complementarità con gli altri strumenti finanziari dell'Unione assicurando al contempo che siano attuate misure di semplificazione. 2.   Le operazioni finanziate nel quadro del programma LIFE rispettano la legislazione dell'Unione e degli Stati membri, comprese le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato. In particolare, i finanziamenti nel quadro del programma LIFE che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono notificati dagli Stati membri alla Commissione e non possono essere eseguiti fino all'approvazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a meno che non siano conformi a un regolamento adottato ai sensi dell', paragrafo 1, e dell' del regolamento (CE) n. 994/98. 3.   Conformemente alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento tra il programma LIFE e il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di creare sinergie, in particolare nel contesto dei progetti integrati, e per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e approcci sviluppati nel quadro del programma LIFE. Tale coordinamento ha luogo nell'ambito del quadro stabilito dal regolamento recante disposizioni comuni e attraverso il quadro strategico comune e i meccanismi definiti negli accordi di partenariato, come previsto da tale regolamento. 4.   La Commissione garantisce inoltre la coerenza e le sinergie ed evita sovrapposizioni tra il programma LIFE e le altre politiche e gli strumenti finanziari dell'Unione, in particolare Orizzonte 2020 e gli strumenti e le politiche compresi nel quadro dell'azione esterna dell'Unione.
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