Art. 6
Attività al di fuori dell'Unione o in paesi e territori d'oltremare
In vigore dal 11 dic 2013
Attività al di fuori dell'Unione o in paesi e territori d'oltremare
1. Fatto salvo l', il programma LIFE può finanziare attività al di fuori dell'Unione e in paesi e territori d'oltremare (PTOM) conformemente alla decisione 2001/822/CE (decisone sull'associazione d'oltremare), a condizione che tali attività siano necessarie per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione e per garantire l'efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri a cui si applica il trattato.
2. Una persona giuridica avente sede al di fuori dell'Unione può partecipare ai progetti di cui all', a condizione che il beneficiario incaricato del coordinamento del progetto abbia sede nell'Unione e che l'attività da svolgere al di fuori dell'Unione risponda ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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