Art. 5
Partecipazione di paesi terzi al programma LIFE
In vigore dal 11 dic 2013
Partecipazione di paesi terzi al programma LIFE
Al programma LIFE possono partecipare i paesi candidati all'adesione in base ai seguenti criteri:
a)
i paesi facenti parte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);
b)
i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all'Unione;
c)
i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato;
d)
i paesi che sono divenuti membri dell'Agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio (24).
Le modalità di tale partecipazione sono conformi alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione di tali paesi terzi ai programmi dell'Unione.
Storico versioni
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