Art. 24 · Programmi di lavoro pluriennali

Art. 24

Programmi di lavoro pluriennali

In vigore dal 11 dic 2013
Programmi di lavoro pluriennali 1.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro pluriennali per il programma LIFE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. Il primo programma di lavoro pluriennale ha una durata di quattro anni e il secondo ha una durata di tre. 2.   Ciascun programma di lavoro pluriennale specifica, in linea con gli obiettivi generali di cui all', quanto segue: a) le allocazioni dei fondi tra i settori prioritari e tra le diverse tipologie di finanziamento nell'ambito di ciascun sottoprogramma conformemente all', paragrafo 3, e all', paragrafi 4) e 5). Non si effettuano altre allocazioni preliminari di sovvenzioni per azioni a favore di progetti tra i settori prioritari o all'interno dei medesimi, ad eccezione dei progetti di assistenza tecnica e dei progetti di rafforzamento delle capacità; b) i temi dei progetti che attuano le priorità tematiche di cui all'allegato III per i progetti da finanziare nel periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale; c) risultati, indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per ciascun settore prioritario e ciascuna tipologia di progetti nel periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale conformemente agli indicatori di prestazione a norma dell', paragrafo 3, e agli obiettivi specifici fissati per ciascun settore prioritario agli ; d) la metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti e i criteri di selezione e aggiudicazione delle sovvenzioni conformemente agli del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; e) calendari indicativi per gli inviti a presentare proposte per il periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale. 3.   Nel quadro dei programmi di lavoro pluriennali, la Commissione pubblica annualmente inviti a presentare proposte per i settori prioritari elencati all', paragrafo 1, e all'. La Commissione provvede affinché i fondi inutilizzati in un determinato invito a presentare proposte siano ripartiti tra i diversi tipi di progetti di cui all'. 4.   La Commissione riesamina, mediante atti di esecuzione, il programma di lavoro pluriennale al più tardi entro la valutazione intermedia del programma LIFE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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