Art. 21
Sovvenzioni di funzionamento
In vigore dal 11 dic 2013
Sovvenzioni di funzionamento
1. Sono concesse sovvenzioni di funzionamento a favore di determinate spese operative e amministrative di organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse generale unionale, che sono attive principalmente nel settore dell'ambiente o dell'azione per il clima e sono coinvolte nello sviluppo, nell'attuazione e nell'applicazione della politica e della legislazione dell'Unione.
2. Il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione per le sovvenzioni di funzionamento di cui al paragrafo 1 è pari al 70 % dei costi ammissibili.
Storico versioni
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