Art. 20 · Tassi di cofinanziamento e ammissibilità dei costi dei progetti

Art. 20

Tassi di cofinanziamento e ammissibilità dei costi dei progetti

In vigore dal 11 dic 2013
Tassi di cofinanziamento e ammissibilità dei costi dei progetti 1.   Il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti di cui all' è: a) per la durata del primo programma di lavoro pluriennale, fino al 60 % dei costi ammissibili di tutti i progetti, ad eccezione di quelli indicati alla lettera c), finanziati nell'ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima; b) per la durata del secondo programma di lavoro pluriennale, fino al 55 % dei costi ammissibili di tutti i progetti, ad eccezione di quelli indicati alla lettera c), finanziati nell'ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima; c) per tutta la durata del programma LIFE: i) fino al 60 % dei costi ammissibili dei progetti di cui all', lettere d), e) e g); ii) fatto salvo il punto iii), fino al 60 % dei costi ammissibili dei progetti finanziati nell'ambito del settore prioritario Natura e biodiversità del sottoprogramma Ambiente; iii) fino al 75 % dei costi ammissibili dei progetti finanziati nell'ambito del settore prioritario Natura e biodiversità del sottoprogramma Ambiente riguardanti habitat prioritari o specie prioritarie ai fini dell'attuazione della direttiva 92/43/CEE o specie di uccelli per le quali il finanziamento è considerato prioritario dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico istituito a norma dell' della direttiva 2009/147/CE, allorché necessario per conseguire l'obiettivo prefisso in materia di conservazione; iv) fino al 100 % dei costi ammissibili dei progetti di cui all', lettera e bis). 2.   Le condizioni per l'ammissibilità dei costi sono stabilite all'articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali costi includono l'IVA e i costi del personale. La Commissione fornisce, nelle valutazioni intermedie ed ex post del programma LIFE, un riepilogo dei rimborsi dell'IVA per Stato membro che i beneficiari dei progetti nel quadro del programma LIFE hanno richiesto nella fase del pagamento finale. 3.   I costi relativi all'acquisto di terreni sono considerati ammissibili al finanziamento dell'Unione per i progetti di cui all', a condizione che: a) l'acquisto contribuisca a migliorare, mantenere e ripristinare l'integrità della rete Natura 2000 istituita dall' della direttiva 92/43/CEE, anche grazie al miglioramento della connettività attraverso la creazione di corridoi, tappe intermedie o altri elementi di infrastruttura verde; b) l'acquisto di terreni costituisca l'unico o il più efficace mezzo per ottenere il risultato desiderato in materia di conservazione; c) i terreni acquistati siano riservati, nel lungo termine, ad usi compatibili con gli obiettivi di cui agli ; e d) lo Stato membro interessato garantisca, mediante trasferimento o in altro modo, la destinazione a lungo termine di tali terreni a scopi di conservazione della natura.
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