Art. 20
Tassi di cofinanziamento e ammissibilità dei costi dei progetti
In vigore dal 11 dic 2013
Tassi di cofinanziamento e ammissibilità dei costi dei progetti
1. Il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti di cui all' è:
a)
per la durata del primo programma di lavoro pluriennale, fino al 60 % dei costi ammissibili di tutti i progetti, ad eccezione di quelli indicati alla lettera c), finanziati nell'ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima;
b)
per la durata del secondo programma di lavoro pluriennale, fino al 55 % dei costi ammissibili di tutti i progetti, ad eccezione di quelli indicati alla lettera c), finanziati nell'ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima;
c)
per tutta la durata del programma LIFE:
i)
fino al 60 % dei costi ammissibili dei progetti di cui all', lettere d), e) e g);
ii)
fatto salvo il punto iii), fino al 60 % dei costi ammissibili dei progetti finanziati nell'ambito del settore prioritario Natura e biodiversità del sottoprogramma Ambiente;
iii)
fino al 75 % dei costi ammissibili dei progetti finanziati nell'ambito del settore prioritario Natura e biodiversità del sottoprogramma Ambiente riguardanti habitat prioritari o specie prioritarie ai fini dell'attuazione della direttiva 92/43/CEE o specie di uccelli per le quali il finanziamento è considerato prioritario dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico istituito a norma dell' della direttiva 2009/147/CE, allorché necessario per conseguire l'obiettivo prefisso in materia di conservazione;
iv)
fino al 100 % dei costi ammissibili dei progetti di cui all', lettera e bis).
2. Le condizioni per l'ammissibilità dei costi sono stabilite all'articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali costi includono l'IVA e i costi del personale.
La Commissione fornisce, nelle valutazioni intermedie ed ex post del programma LIFE, un riepilogo dei rimborsi dell'IVA per Stato membro che i beneficiari dei progetti nel quadro del programma LIFE hanno richiesto nella fase del pagamento finale.
3. I costi relativi all'acquisto di terreni sono considerati ammissibili al finanziamento dell'Unione per i progetti di cui all', a condizione che:
a)
l'acquisto contribuisca a migliorare, mantenere e ripristinare l'integrità della rete Natura 2000 istituita dall' della direttiva 92/43/CEE, anche grazie al miglioramento della connettività attraverso la creazione di corridoi, tappe intermedie o altri elementi di infrastruttura verde;
b)
l'acquisto di terreni costituisca l'unico o il più efficace mezzo per ottenere il risultato desiderato in materia di conservazione;
c)
i terreni acquistati siano riservati, nel lungo termine, ad usi compatibili con gli obiettivi di cui agli ; e
d)
lo Stato membro interessato garantisca, mediante trasferimento o in altro modo, la destinazione a lungo termine di tali terreni a scopi di conservazione della natura.
Storico versioni
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