Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 dic 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a)
"progetti pilota", i progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è stato applicato e sperimentato prima, o altrove, e che offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali migliori pratiche e che possono essere applicati successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe;
b)
"progetti dimostrativi", i progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono azioni, metodologie o approcci che sono nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto, come ad esempio sul piano geografico, ecologico o socioeconomico, e che potrebbero essere applicati altrove in circostanze analoghe;
c)
"progetti di buone pratiche", i progetti che applicano tecniche, metodi e approcci adeguati, efficaci sotto il profilo economico e all'avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del progetto;
d)
"progetti integrati", i progetti finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale, in particolare regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale, piani o strategie ambientali o climatici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia ambientale o climatica, sviluppati sulla base di altri atti dell'Unione o elaborati dalle autorità degli Stati membri principalmente nei settori della natura, inclusa, tra l'altro, la gestione della rete Natura 2000, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria nonché della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi, garantendo nel contempo la partecipazione delle parti interessate e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un'altra fonte di finanziamento dell'Unione, nazionale o privata pertinente;
e)
"progetti di assistenza tecnica", i progetti che forniscono, mediante sovvenzioni per azioni, un sostegno finanziario per aiutare i richiedenti a elaborare progetti integrati e, in particolare, per garantire che tali progetti siano conformi alle tempistiche e ai requisiti tecnici e finanziari del programma LIFE in coordinamento con i fondi di cui all', paragrafo 3;
f)
"progetti di rafforzamento delle capacità", i progetti che forniscono, mediante sovvenzioni per azioni, un sostegno finanziario alle attività necessarie per rafforzare la capacità degli Stati membri, compresi i punti di contatto LIFE nazionali o regionali, al fine di permettere agli Stati membri di partecipare in maniera più efficace al programma LIFE;
g)
"progetti preparatori", i progetti identificati principalmente dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per rispondere alle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di ambiente o clima;
h)
"progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione", i progetti volti a sostenere la comunicazione, la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell'ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1293:oj#art-2