Art. 19 · Criteri di ammissibilità, di attribuzione di punteggio e di selezione dei progetti

Art. 19

Criteri di ammissibilità, di attribuzione di punteggio e di selezione dei progetti

In vigore dal 11 dic 2013
Criteri di ammissibilità, di attribuzione di punteggio e di selezione dei progetti 1.   I progetti di cui all' soddisfano i criteri di ammissibilità basati sulle definizioni di cui all' e i seguenti criteri di attribuzione di clima: a) sono di interesse per l'Unione e apportano un contributo significativo al raggiungimento di uno degli obiettivi generali del programma LIFE di cui all', nonché degli obiettivi specifici dei settori prioritari elencati all', delle priorità tematiche di cui all'allegato III o degli obiettivi specifici dei settori prioritari indicati all'; b) garantiscono un approccio efficace sotto il profilo dei costi e sono tecnicamente e finanziariamente coerenti; e c) prevedono un'attuazione corretta 2.   Ai fini dell'aggiudicazione, i progetti devono soddisfare requisiti minimi di qualità conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 3.   I progetti finanziati dal programma LIFE nell'ambito di un settore prioritario non pregiudicano gli obiettivi ambientali o climatici di un altro settore prioritario e, ove possibile, promuovono le sinergie tra i vari obiettivi e il ricorso agli appalti pubblici verdi. 4.   La Commissione garantisce l'equilibrio geografico dei progetti integrati assegnando, a titolo indicativo, almeno tre progetti integrati a ciascuno Stato membro, assicurando la presenza di almeno un progetto integrato nell'ambito del sottoprogramma Ambiente e di almeno un progetto integrato nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima durante il periodo di programmazione LIFE di cui all'. I progetti integrati sono ripartiti allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti a norma dell', paragrafo 2, lettera d), per ciascuno dei settori di cui all', lettera d). Per valutare il rispetto delle disposizioni relative alla mobilitazione dei fondi dell'Unione, nazionali o privati, di cui all', lettera d), le proposte di progetti integrati sono corredate: a) nella prima fase del processo di presentazione delle domande, di un piano finanziario; e b) nella seconda fase del processo di presentazione delle domande, di almeno una lettera di intenti che indichi l'entità della mobilitazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione, nazionali o private pertinenti e specifichi tali fonti di finanziamento. 5.   La Commissione garantisce, per la durata del primo programma di lavoro pluriennale, l'equilibrio geografico dei progetti diversi dai progetti integrati presentati nell'ambito del sottoprogramma Ambiente, ripartendo i fondi in maniera proporzionata tra tutti gli Stati membri in base alle allocazioni nazionali indicative in conformità dei criteri di cui all'allegato I. Quando le allocazioni nazionali indicative non siano applicabili, i progetti devono essere selezionati esclusivamente sulla base del merito. 6.   Se la somma del cofinanziamento necessaria per finanziare i progetti, diversi dai progetti integrati, presentati da uno Stato membro e figuranti nell'elenco redatto dalla Commissione al termine della procedura di selezione è inferiore alla allocazione indicativa prevista per tale Stato membro, la Commissione utilizza la differenza di detta allocazione nazionale indicativa, per cofinanziare i progetti presentati da altri Stati membri, ad eccezione dei progetti nei PTOM, che apportano il maggior contributo al conseguimento degli obiettivi generali di cui all', alle condizioni stabilite ai paragrafi 1 e 2. Nella presentazione dell'elenco dei progetti oggetto di cofinanziamento, la Commissione informa il comitato del programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima di come abbia preso in considerazione i criteri di ripartizione stabiliti conformemente ai paragrafi 3 e 3 bis. 7.   La Commissione presta particolare attenzione ai progetti transnazionali in cui la cooperazione transnazionale è essenziale per garantire la tutela dell'ambiente e gli obiettivi climatici, e si adopera per garantire che almeno il 15 % delle risorse di bilancio dedicate ai progetti sia assegnato a progetti transnazionali. La Commissione valuta l'assegnazione del finanziamento a progetti transnazionali anche nel caso in cui la quota della allocazione nazionale indicativa di uno o più Stati membri che partecipano a detti progetti transnazionali sia stata superata. 8.   Durante il primo programma di lavoro pluriennale, uno Stato membro è ammesso al finanziamento di un progetto di rafforzamento delle capacità per un importo massimo di 1 000 000 EUR, a condizione che soddisfi uno dei seguenti criteri: a) il livello medio di assorbimento della allocazione nazionale indicativa dello Stato membro per gli anni 2010, 2011 e 2012, come stabilito dall' del regolamento (CE) n. 614/2007, è inferiore al 70 %; b) il PIL pro capite dello Stato membro nel 2012 è inferiore al 90 % della media dell'Unione; o c) lo Stato membro ha aderito all'Unione successivamente al 1o gennaio 2013. Durante il secondo programma di lavoro pluriennale, uno Stato membro è ammesso al finanziamento di un progetto di rafforzamento delle capacità per un importo massimo di 750 000 EUR, a condizione che soddisfi i seguenti criteri: a) il livello medio di assorbimento della allocazione nazionale indicativa dello Stato membro per gli anni 2014, 2015 e 2016 di cui al paragrafo 3 bis, è inferiore al 70 %; e b) il livello medio di assorbimento della allocazione nazionale indicativa dello Stato membro per gli anni 2014, 2015 e 2016 è aumentato rispetto al livello medio di assorbimento per gli anni 2010, 2011 e 2012. Per essere ammesso al finanziamento di progetti di rafforzamento delle capacità, uno Stato membro si impegna a mantenere le risorse dedicate al programma LIFE, compreso il personale, a livelli non inferiori a quelli del 2012 per la durata del programma di lavoro pluriennale in questione. Tale impegno è definito nel piano di rafforzamento delle capacità di cui al paragrafo 4 ter. In deroga alle disposizioni in materia di ammissibilità di cui al primo e secondo comma, per tutta la durata del programma LIFE, uno Stato membro non è ammesso al finanziamento di progetti di rafforzamento delle capacità se il suo PIL pro capite nel 2012 era superiore al 105 % della media dell'Unione. Il finanziamento dei progetti di rafforzamento delle capacità è limitato a un progetto per Stato membro e per ciascun programma di lavoro pluriennale. 9.   La Commissione definisce una procedura di aggiudicazione rapida per tutti i progetti di rafforzamento delle capacità. Le domande per detti progetti di rafforzamento delle capacità possono essere presentate a partire dal 23 dicembre 2013. Le domande si basano su un piano di rafforzamento delle capacità che deve essere concordato tra gli Stati membri e la Commissione e nel quale sono descritti gli interventi che dovranno essere finanziati dal programma LIFE al fine di sviluppare la capacità degli Stati membri di presentare domande che vengano poi accolte per il finanziamento di progetti nell'ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima. Tali interventi possono comprendere, fra l'altro: a) l'assunzione di nuovo personale e la formazione per i punti di contatto nazionali o regionali LIFE; b) l'agevolazione degli scambi di esperienze e migliori pratiche e la promozione della divulgazione e dell'uso dei risultati dei progetti nel quadro del programma LIFE; c) approcci basati sulla "formazione dei formatori"; d) programmi di scambio e di distacco tra le autorità pubbliche degli Stati membri, in particolare attività di scambio dei "primi della classe". Gli interventi che rientrano nel piano di rafforzamento delle capacità possono includere l'appalto di esperti per colmare lacune specifiche relative a capacità tecniche e procedurali, ma non possono includere l'appalto di esperti la cui funzione primaria è l'elaborazione di proposte ai fini della loro presentazione nell'ambito degli inviti annuali a presentare proposte. Il piano di rafforzamento delle capacità deve inoltre indicare le stime dei costi di tali interventi.
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