Art. 1 · Missione e obiettivi

Art. 1

Missione e obiettivi

In vigore dal 11 dic 2013
Il regolamento (CE) n. 294/2008 è così modificato: 1) l' è così modificato: a) il punto 1 è sostituito dal seguente: "1.   "innovazione": il processo, compresi i suoi risultati, attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda della società o dell'economia e generano nuovi prodotti, servizi o modelli d'impresa e organizzativi che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati e che apportano valore alla società;"; b) il punto 2 è sostituito dal seguente: "2.   "comunità della conoscenza e dell'innovazione" (CCI): un partenariato autonomo tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese e altre parti interessate nell'ambito del processo innovativo, sotto forma di rete strategica, a prescindere dalla sua forma giuridica specifica, fondata su una pianificazione congiunta dell'innovazione a medio e lungo termine per realizzare le sfide dell'EIT e contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) ("Orizzonte 2020"); (*1)  Regolamento (EU) No 1291/2013 del 11 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).";" c) il punto 3 è sostituito dal seguente: "3.   "centro di co-locazione": l'area geografica in cui i partner principali del triangolo della conoscenza sono basati e possono interagire facilmente e che costituisce il punto focale delle attività delle CCI in tale area;"; d) il punto 4 è soppresso; e) il punto 5 è sostituito dal seguente: "5.   "organizzazione partner": qualunque organizzazione membro di una CCI; in particolare, può trattarsi di istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese pubbliche o private, istituzioni finanziarie, autorità regionali e locali, fondazioni e organizzazioni senza scopo di lucro;"; f) il punto 9 è sostituito dal seguente: "9.   "agenda strategica per l'innovazione" (ASI): documento programmatico che presenta i settori prioritari e la strategia a lungo termine per le future iniziative dell'EIT, compresa una panoramica delle attività pianificate nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione per un periodo di sette anni;"; g) è aggiunto il punto seguente: "9 bis   "sistema di innovazione regionale" (SIR): un sistema di sensibilizzazione rivolto ai partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese e altri parti interessate e inteso a promuovere l'innovazione in tutto il territorio dell'Unione;"; h) sono aggiunti i punti seguenti: "10.   "forum delle parti interessate": una piattaforma aperta ai rappresentanti di autorità nazionali, regionali e locali, interessi organizzati ed entità individuali dell'imprenditoria, dell'istruzione superiore, della ricerca, delle associazioni, delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni di cluster, e ad altri attori del triangolo della conoscenza; 11.   "attività a valore aggiunto delle CCI": le attività svolte da organizzazioni partner o, se del caso, da persone giuridiche delle CCI, che contribuiscono all'integrazione del triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione, comprese le attività di istituzione, amministrazione e coordinamento delle CCI, e che contribuiscono agli obiettivi generali dell'EIT."; 2) l' è sostituito dal seguente: " Missione e obiettivi La missione dell'EIT è di contribuire alla crescita economica e alla competitività sostenibili in Europa rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e dell'Unione per rispondere alle grandi sfide affrontate dalla società europea. L'EIT svolge tale compito promuovendo le sinergie e la cooperazione tra l'istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione ai massimi livelli nonché integrando tra loro tali settori, anche incoraggiando l'imprenditorialità. Gli obiettivi generali e specifici dell'EIT e gli indicatori di risultato per il periodo 2014-2020 sono definiti da Orizzonte 2020."; 3) l'articolo 4, paragrafo 1, è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) un comitato direttivo composto di membri ad alto livello con esperienza nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca, dell'innovazione e delle imprese incaricato della direzione delle attività dell'EIT, della selezione, della designazione e della valutazione delle CCI, nonché dell'adozione di tutte le altre decisioni strategiche. È assistito da un comitato esecutivo;"; b) la lettera b) è soppressa; c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) un direttore, nominato dal comitato direttivo, che rende conto al comitato direttivo della gestione amministrativa e finanziaria dell'EIT e ne costituisce il rappresentante legale;"; 4) l'articolo 5, paragrafo 1, è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) individua, conformemente all'ASI, le proprie priorità e attività principali;"; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) seleziona e designa CCI nei settori prioritari conformemente all'articolo 7 e definisce mediante accordi i diritti e gli obblighi delle CCI, offre loro un sostegno adeguato, applica misure adeguate di controllo della qualità, monitora costantemente e valuta periodicamente le loro attività, garantisce un livello adeguato di coordinamento e facilita la comunicazione e la cooperazione tematica tra le stesse;"; c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) promuove la diffusione di migliori prassi per l'integrazione del triangolo della conoscenza, anche tra le CCI, al fine di sviluppare una cultura comune dell'innovazione e del trasferimento di conoscenze, e incoraggia la partecipazione alle attività di sensibilizzazione, anche nel quadro del SIR;"; d) la lettera h) è sostituita dalle seguenti: "h) promuove approcci multidisciplinari all'innovazione, tra cui l'integrazione di soluzioni tecnologiche, sociali e non tecnologiche, approcci organizzativi e nuovi modelli commerciali;"; e) sono aggiunti i punti seguenti: "i) assicura la complementarietà e la sinergia tra le attività dell'EIT ed altri programmi dell'Unione, se del caso; j) promuove le CCI quali partner di eccellenza nel campo dell'innovazione all'interno e all'esterno dell'Unione; k) istituisce un forum delle parti interessate per informare sulle attività dell'EIT, le sue esperienze, le sue migliori prassi e il suo contributo alle politiche e agli obiettivi dell'Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione e per consentire alle parti interessate di esprimere il proprio parere. Almeno una volta l'anno viene indetta una riunione del forum delle parti interessate. Nel quadro della riunione del forum delle parti interessate, i rappresentanti degli Stati membri si riuniscono in una configurazione speciale per assicurare una comunicazione e un flusso di informazioni adeguati con l'EIT ed essere informati dei risultati, fornire consulenza e condividere esperienze con l'EIT e le CCI. La configurazione speciale dei rappresentanti degli Stati membri in seno al forum delle parti interessate garantisce inoltre le adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell'EIT e delle CCI e i programmi e le iniziative nazionali, ivi compreso il potenziale cofinanziamento nazionale delle attività delle CCI."; 5) l'articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) ricerca di punta incentrata sull'innovazione in settori che rivestono un interesse fondamentale per l'economia e la società, che si avvalga dei risultati della ricerca europea e nazionale e che presenti il potenziale per rafforzare la competitività dell'Europa a livello internazionale e trovare soluzioni per le grandi sfide affrontate dalla società europea;"; ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) attività di istruzione e di formazione a livello di master e di dottorato, nonché corsi di formazione professionale, in discipline che possono contribuire a soddisfare i futuri bisogni socio-economici europei e atte ad allargare la base dei talenti dell'Unione, a promuovere lo sviluppo di competenze connesse con l'innovazione, il miglioramento delle competenze manageriali e imprenditoriali e la mobilità dei ricercatori e degli studenti, nonché a incoraggiare la condivisione delle conoscenze, il tutoraggio e la creazioni di reti fra quanti hanno conseguito un diploma o una formazione con marchio EIT;"; iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) attività di sensibilizzazione e diffusione delle migliori prassi nel settore dell'innovazione, ponendo l'accento sullo sviluppo della cooperazione tra il settore dell'istruzione superiore, della ricerca e delle imprese, compresi i settori finanziario e dei servizi;"; iv) è aggiunta la lettera seguente: "e) ricerca di sinergie e complementarità tra le attività delle CCI e i programmi esistenti a livello europeo, nazionali e regionale, se del caso;"; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2.   Le CCI godono di un'autonomia generale sostanziale per definire la propria organizzazione e composizione interna, nonché per stabilire con precisione il proprio programma e i metodi di lavoro. In particolare, le CCI: a) stabiliscono modalità di gestione che rispecchiano il triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione; b) intendono essere aperte a nuovi membri, quando essi apportano un valore aggiunto al partenariato; c) operano in modo aperto e trasparente, conformemente al proprio regolamento interno; d) definiscono piani aziendali che comprendono obiettivi e indicatori chiave di prestazione; e) elaborano strategie finalizzate alla sostenibilità finanziaria."; 6) l'articolo 7 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1.   L'EIT seleziona e designa un partenariato destinato a divenire una CCI secondo una procedura concorrenziale, aperta e trasparente. L'EIT adotta e pubblica i criteri dettagliati per la selezione delle CCI, in base ai principi di eccellenza e di pertinenza in termini di innovazione. Alla procedura di selezione partecipano esperti esterni e indipendenti."; b) è inserito il paragrafo seguente: "1 bis.   L'EIT procede alla selezione e alla designazione delle CCI in base ai settori prioritari e al calendario stabiliti dall'ASI."; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2.   Conformemente ai principi enunciati al paragrafo 1, i criteri per la selezione di una CCI includono, inter alia: a) la capacità d'innovazione esistente e potenziale nell'ambito del partenariato, anche in materia di imprenditorialità, nonché la sua eccellenza nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione; b) la capacità del partenariato di raggiungere gli obiettivi dell'ASI e quindi di contribuire all'obiettivo e alle priorità generali di Orizzonte 2020; c) un approccio multidisciplinare all'innovazione, nel quale rientra l'integrazione di soluzioni tecnologiche, sociali e non tecnologiche; d) la capacità del partenariato di garantire un finanziamento autosufficiente, di lungo periodo e sostenibile che includa un contributo sostanziale e crescente del settore privato, dell'industria e dei servizi; e) una partecipazione adeguatamente equilibrata al partenariato di organizzazioni attive nel triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione; f) la dimostrazione di un piano di gestione della proprietà intellettuale adeguato al settore interessato, compreso il modo in cui si è tenuto conto dei contributi delle varie organizzazioni partner; g) misure per sostenere il coinvolgimento del settore privato e la cooperazione con esso, compreso il settore finanziario e in particolare le PMI, nonché misure di sostegno all'avviamento di imprese, agli spin-off e alle PMI in vista dello sfruttamento commerciale dei risultati delle attività delle CCI; h) la disponibilità ad adottare misure concrete per interagire con il settore pubblico e il terzo settore e cooperare con essi, se del caso; i) la disponibilità a interagire con altre organizzazioni e reti al di fuori delle CCI al fine di condividere le migliori prassi e l'eccellenza; j) la disponibilità a presentare proposte concrete di sinergie con le iniziative dell'Unione e altre iniziative pertinenti."; d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3.   La condizione minima per la costituzione di una CCI è la partecipazione di almeno tre organizzazioni partner, stabilite in almeno tre diversi Stati membri. Tutte le organizzazioni partner devono essere indipendenti l'una dall'altra, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. (*2); (*2)  Regolamento (EU) No 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81)"" e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4.   Oltre alle condizioni stabilite al paragrafo 3, almeno i due terzi delle organizzazioni partner che compongono una CCI sono stabiliti negli Stati membri. Almeno un istituto di istruzione superiore e una società privata fanno parte di ciascuna CIC."; f) è aggiunto il paragrafo seguente: "5.   L'EIT adotta e pubblica criteri e procedure di finanziamento, monitoraggio e valutazione delle attività delle CCI prima di avviare la procedura di selezione delle nuove CCI. Essi sono prontamente comunicati alla configurazione speciale dei rappresentanti degli Stati membri in seno al forum delle parti interessate."; 7) sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 7 bis Principi relativi alla valutazione e al monitoraggio delle CCI L'EIT, sulla base di indicatori di prestazione stabiliti, tra l'altro, nel regolamento (UE) n. 1291/2013 e nell'ASI, e in collaborazione con la Commissione, organizza un monitoraggio continuo e valutazioni esterne periodiche delle realizzazioni, dei risultati e dell'impatto di ogni CCI. I risultati di tale monitoraggio e di tali valutazioni sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio e sono resi pubblici. Articolo 7 ter Durata, continuazione e fine di una CCI 1.   In funzione del risultato del monitoraggio continuo e delle valutazioni periodiche e delle specificità di determinati settori, la durata dell'attività di una CCI è di norma compresa tra i sette e i quindici anni. 2.   L'EIT può concludere un accordo quadro di partenariato con una CCI per un periodo iniziale di sette anni. 3.   Il comitato direttivo può decidere di prorogare l'accordo quadro di partenariato con una CCI oltre il periodo fissato inizialmente, entro i limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 19, se tale proroga costituisce il mezzo più adeguato per perseguire gli obiettivi dell'EIT. 4.   Se le valutazioni relative ad una CCI evidenziano risultati insufficienti, il comitato direttivo adotta misure adeguate, comprese la riduzione, la modifica o il ritiro del sostegno finanziario o la rescissione dell'accordo."; 8) all'articolo 8, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente: "a bis) a diffondere le migliori prassi relativamente alle questioni orizzontali;"; 9) l'articolo 10 è soppresso; 10) all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2.   L'EIT rende pubblico il suo regolamento interno, il suo regolamento finanziario specifico di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e i criteri dettagliati per la selezione delle CCI di cui all'articolo 7 prima di pubblicare gli inviti a presentare proposte per la selezione delle CCI."; 11) l'articolo 14 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2.   Le CCI sono finanziate, in particolare, dalle seguenti fonti: a) contributi delle organizzazioni partner, che costituiscono una fonte sostanziale di finanziamento; b) contributi volontari degli Stati membri, di paesi terzi o delle loro autorità pubbliche; c) contributi di organismi o istituzioni internazionali; d) ricavi generati dal patrimonio e dalle attività delle CCI e dai canoni per diritti di proprietà intellettuale; e) dotazioni in capitali, comprese quelle gestite dalla Fondazione EIT; f) lasciti, donazioni e contributi provenienti da individui, istituzioni, fondazioni o qualunque altro organismo nazionale; g) il contributo dell'EIT; h) strumenti finanziari, compresi quelli finanziati dal bilancio generale dell'Unione. I contributi possono essere in natura."; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4.   Il contributo dell'EIT alle CCI può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili totali delle attività a valore aggiunto delle CCI."; c) sono inseriti i paragrafi seguenti: "6.   Il contribuito dell'EIT non supera, in media, il 25 % dei finanziamenti complessivi di una CCI. 7.   L'EIT istituisce un meccanismo di analisi competitiva per l'assegnazione di una quota adeguata del proprio contributo finanziario alle CCI. Tale meccanismo include una valutazione dei piani e delle prestazioni aziendali, misurati attraverso il monitoraggio continuo."; 12) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: "Articolo 15 Programmazione e relazione 1.   L'EIT, una volta istituita, adotta un programma di lavoro triennale aperto, fondato sull'ASI indicante le principali priorità e le iniziative previste dell'EIT e delle CCI, compresa una stima del fabbisogno e delle fonti di finanziamento. Esso contiene indicatori adeguati per il monitoraggio delle attività delle CCI e dell'EIT sulla base di un approccio orientato ai risultati. Il programma di lavoro triennale aperto preliminare è trasmesso dall'EIT alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno che termina due anni prima dell'entrata in vigore del programma di lavoro triennale in questione (anno N-2). Entro tre mesi dalla presentazione del programma di lavoro, la Commissione formula il proprio parere in merito agli obiettivi specifici dell'EIT, quali definiti da Orizzonte 2020, e alle sue complementarità con le politiche e gli strumenti dell'Unione. L'EIT tiene debitamente conto del parere della Commissione e in caso di disaccordo giustifica la sua posizione. L'EIT trasmette, per informazione, il programma di lavoro definitivo al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Su richiesta, il direttore presenta il programma di lavoro definitivo alla commissione competente del Parlamento europeo. 2.   L'EIT adotta una relazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno. Tale relazione presenta le attività svolte dall'EIT e dalle CCI durante l'anno civile precedente e valuta i risultati rispetto agli obiettivi, agli indicatori e al calendario stabiliti, i rischi associati alle attività svolte, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'EIT. L'EIT trasmette la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio e li informa almeno una volta all'anno sulle attività dell'EIT e sul suo contributo a Orizzonte 2020 e alle politiche e agli obiettivi dell'Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione."; 13) l'articolo 16 è così modificato: a) al paragrafo 2, il termine «cinque» è sostituito dal termine "tre"; b) è inserito il paragrafo seguente: "2 bis.   La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o questioni di importanza strategica con l'assistenza di esperti indipendenti, al fine di esaminare i progressi compiuti dall'EIT verso il raggiungimento degli obiettivi fissati, di individuare i fattori che contribuiscono alla realizzazione delle attività e di identificare le migliori prassi. In tal modo, la Commissione tiene pienamente conto dell'impatto amministrativo sull'EIT e sulle CCI."; 14) l'articolo 17 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2.   L'ASI definisce i settori prioritari e la strategia a lungo termine per l'EIT ed include una valutazione del suo impatto socioeconomico e della sua capacità di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione. L'ASI tiene conto dei risultati del monitoraggio e della valutazione dell'EIT di cui all'articolo 16."; b) è inserito il paragrafo seguente: "2 bis.   L'ASI include un'analisi delle potenziali e adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell'EIT e altre iniziative, strumenti e programmi dell'Unione."; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4.   Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano l'ASI conformemente all'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."; 15) l'articolo 19 è sostituito dal seguente: "Articolo 19 Impegni di bilancio 1.   La dotazione finanziaria prevista da Orizzonte 2020 per l'attuazione del presente regolamento durante il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è fissata a 2 711,4 milioni di EUR a prezzi correnti. 2.   Tale importo costituisce il riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (*3). 3.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario. Il contributo finanziario dell'EIT alle CCI è fornito nell'ambito di tale dotazione finanziaria. (*3)   GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.";" 16) l'articolo 20 è così modificato: a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5.   Il comitato direttivo adotta il progetto di stato di previsione accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro triennale aperto preliminare e li trasmette alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno N-2."; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: "6.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell'Unione le stime che ritiene necessarie per l'importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale."; 17) l'articolo 21 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: "1 bis.   Il contributo finanziario all'EIT è attuato conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 nonché al regolamento (UE) n. 1291/2013."; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4.   Su raccomandazione del Consiglio, il Parlamento europeo concede al direttore il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'EIT dell'anno N, prima del 15 maggio dell'anno N + 2."; 18) all'articolo 22, il paragrafo 4 è soppresso; 19) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 22 bis Scioglimento dell'EIT In caso di scioglimento dell'EIT, si procede alla sua liquidazione sotto la supervisione della Commissione conformemente alla legislazione applicabile. Gli accordi con le CCI e l'atto istitutivo della Fondazione EIT stabiliscono le disposizioni applicabili in tale situazione.".
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