Art. 27 · Cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

Art. 27

Cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

In vigore dal 11 dic 2013
Cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali 1.   I soggetti giuridici, come definiti all', paragrafo 1, punto 13, del regolamento (UE) n. 1290/2013, stabiliti in paesi terzi e le organizzazioni internazionali sono ammissibili alla partecipazione alle azioni indirette di Orizzonte 2020 secondo le condizioni fissate in tale regolamento. La cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali è promossa e integrata nell'ambito di Orizzonte 2020 per conseguire in particolare i seguenti obiettivi: a) rafforzare l'eccellenza e l'attrattività dell'Unione nella ricerca e nell'innovazione nonché la relativa competitività economica e industriale; b) affrontare efficacemente le sfide per la società comuni; c) sostenere gli obiettivi strategici esterni e di sviluppo dell'Unione a complemento dei programmi esterni e di sviluppo, compresi gli impegni internazionali e i relativi obiettivi, tra cui il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite. Saranno ricercate sinergie con altre politiche dell'Unione. 2.   Si attuano azioni mirate volte a promuovere la cooperazione con specifici paesi terzi o gruppi di paesi terzi, compresi i partner strategici dell'Unione, sulla base di un approccio strategico, degli interessi e delle priorità comuni, nonché dei vantaggi reciproci, tenendo conto delle rispettive capacità scientifiche e tecnologiche e delle esigenze specifiche, delle opportunità di mercato e dell'impatto previsto di tali azioni. È opportuno incoraggiare e, se del caso, monitorare l’accesso reciproco a programmi di paesi terzi. Affinché la cooperazione internazionale ottenga il massimo impatto, sono promossi il coordinamento e le sinergie con iniziative degli Stati membri e dei paesi associati. Il carattere della cooperazione può variare a seconda dei paesi partner specifici. Le priorità di cooperazione tengono conto degli sviluppi delle politiche dell'Unione, delle opportunità di cooperazione con paesi terzi e del trattamento giusto ed equo dei diritti di proprietà intellettuale. 3.   Inoltre, nell'ambito di Orizzonte 2020 si attuano attività orizzontali e trasversali volte a promuovere lo sviluppo strategico della cooperazione internazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1291:oj#art-27