Art. 26
Partenariati pubblico-pubblico
In vigore dal 11 dic 2013
Partenariati pubblico-pubblico
1. Orizzonte 2020 contribuisce, se e ove opportuno, a rafforzare i partenariati pubblico-pubblico qualora nell'Unione siano attuate congiuntamente azioni a livello regionale, nazionale o internazionale.
Si attribuisce un'attenzione particolare alle iniziative di programmazione congiunta fra Stati membri. Le iniziative di programmazione congiunta che ricevono sostegno da Orizzonte 2020 restano aperte alla partecipazione di qualunque Stati membro o paese associato.
2. I partenariati pubblico-pubblico possono essere sostenuti sia nell'ambito delle priorità di cui all', paragrafo 2, sia a livello interprioritario, in particolare mediante:
a)
uno strumento ERA-NET che si avvalga di sovvenzioni per sostenere i partenariati pubblico-pubblico nella loro preparazione, nella creazione di strutture di rete, nell'elaborazione, nell'attuazione e nel coordinamento di attività congiunte, nonché per finanziamenti aggiuntivi ("topping-up") da parte dell'Unione di non più di un invito congiunto all'anno e di azioni a carattere transnazionale;
b)
la partecipazione dell'Unione ai programmi intrapresi da diversi Stati membri conformemente all'articolo 185 TFUE ove la partecipazione sia giustificata dalla portata degli obiettivi perseguiti e dall'entità delle risorse richieste.
Ai fini del primo comma, lettera a), il finanziamento aggiuntivo è subordinato alla dimostrazione del valore aggiunto dell'azione a livello di Unione e a precedenti impegni finanziari indicativi in contanti o in natura da parte delle entità partecipanti alle azioni e agli inviti congiunti. Uno degli obiettivi dello strumento ERA-NET può consistere, ove possibile, nell'armonizzazione delle norme e delle modalità di attuazione delle azioni e degli inviti congiunti. Può essere inoltre usato al fine di preparare un'iniziativa a norma dell'articolo 185 TFUE.
Ai fini del primo comma, lettera b), tali iniziative sono proposte solo qualora sussista un'esigenza di disporre di una struttura di attuazione dedicata e vi sia un elevato livello di impegno per l'integrazione a livello scientifico, gestionale e finanziario da parte dei paesi partecipanti. Le proposte di tali iniziative sono inoltre identificate sulla base di tutti i seguenti criteri:
a)
definizione chiara dell'obiettivo da perseguire e sua pertinenza rispetto agli obiettivi di Orizzonte 2020 e dei più ampi obiettivi strategici dell'Unione;
b)
impegni finanziari indicativi dei paesi partecipanti, in contanti o in natura, compresi gli impegni precedenti di allineare gli investimenti nazionali e/o regionali per la ricerca e l'innovazione transnazionali e, se del caso, mettere in comune le risorse;
c)
valore aggiunto dell'azione a livello di Unione;
d)
massa critica in relazione alla dimensione e al numero di programmi interessati, analogia o complementarità delle attività previste e quota di ricerca pertinente coperta;
e)
adeguatezza dell'articolo 185 TFUE per conseguire gli obiettivi.
Storico versioni
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