Art. 22
Microimprese, piccole e medie imprese
In vigore dal 11 dic 2013
Microimprese, piccole e medie imprese
1. Durante l'attuazione di Orizzonte 2020 si presta particolare attenzione a garantire una partecipazione adeguata delle microimprese, delle piccole e medie imprese (PMI), nonché un impatto adeguato della ricerca e dell'innovazione sulle stesse. Si svolgono valutazioni quantitative e qualitative della partecipazione delle PMI nell’ambito dei dispositivi di valutazione e controllo.
2. Sono intraprese azioni specifiche al fine di migliorare le condizioni per la partecipazione delle PMI a tutte le opportunità pertinenti di Orizzonte 2020. In particolare, uno strumento specificamente destinato alle PMI che sia mirato a tutti i tipi di PMI dal potenziale innovativo in senso lato è istituito nel quadro di un unico sistema di gestione centralizzato ed è attuato principalmente con un approccio dal basso verso l'alto attraverso un invito aperto in modo continuativo adeguato alle esigenze delle PMI quali delineate nell'ambito dell'obiettivo specifico "Innovazione nelle PMI" di cui all'allegato I, parte II, punto 3.3, lettera a). Tale strumento tiene conto dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" di cui all'allegato I, parte II, punto 1, e di ciascun obiettivo specifico della priorità "Sfide per la società" di cui all'allegato I, parte III, punti da 1 a 7 ed è attuato in modo coerente.
3. L'approccio integrato di cui ai paragrafi 1 e 2 e la semplificazione delle procedure dovrebbero assegnare alle PMI almeno il 20 % dello stanziamento complessivo combinato per l'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" e per la priorità "Sfide per la società".
4. È dedicata particolare attenzione all'adeguata rappresentazione delle PMI nei partenariati pubblico-privato di cui all'.
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