Art. 7
Soggetti giuridici che possono partecipare alle azioni
In vigore dal 11 dic 2013
Soggetti giuridici che possono partecipare alle azioni
1. Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, o organizzazione internazionale può partecipare a un’azione purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento, unitamente a eventuali condizioni stabilite nel programma di lavoro o nel piano di lavoro pertinente.
2. Il programma di lavoro pertinente può limitare la partecipazione a Orizzonte 2020, o a parti di esso, dei soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi qualora le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri, o dei loro soggetti collegati stabiliti in un paese terzo, ai programmi di ricerca e di innovazione dei paesi terzi siano considerate dalla Commissione pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione.
3. Il programma di lavoro o piano di lavoro pertinente può escludere i soggetti che non sono in grado di fornire garanzie di sicurezza soddisfacenti, anche per quanto riguarda il nullaosta di sicurezza del personale, qualora ciò sia giustificato per motivi di sicurezza.
4. Il CCR può partecipare alle azioni con gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro.
Storico versioni
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