Art. 57
Abrogazione e disposizioni transitorie
In vigore dal 11 dic 2013
Abrogazione e disposizioni transitorie
1. Il regolamento (CE) n. 1906/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la totale o parziale cessazione delle azioni in questione, fino alla loro chiusura, o fino alla concessione di assistenza finanziaria da parte della Commissione o di organismi di finanziamento a norma della decisione n. 1982/2006/CE o di qualsiasi altra normativa applicabile a detta assistenza il 31 dicembre 2013, che continua ad applicarsi alle azioni fino alla loro chiusura.
3. Le somme provenienti dal fondo di garanzia per i partecipanti istituito dal regolamento (CE) n. 1906/2006, nonché tutti i relativi diritti e obblighi sono trasferiti al fondo a partire dal 31 dicembre 2013. I partecipanti alle azioni nell’ambito della decisione n. 1982/2006/CE che firmano convenzioni di sovvenzione dopo il 31 dicembre 2013 forniscono il loro contributo al fondo.
Storico versioni
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