Art. 49
Diritti di accesso per l’Unione e gli Stati membri
In vigore dal 11 dic 2013
Diritti di accesso per l’Unione e gli Stati membri
1. Al fine debitamente giustificato di sviluppare, attuare e monitorare le politiche o i programmi dell’Unione, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione godono dei diritti di accesso esclusivamente ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento dell’Unione. Tali diritti di accesso possono essere utilizzati solo a fini non commerciali e non competitivi.
Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.
2. Per quanto concerne le azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società sicure - Proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini" di cui all'allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1291/2013, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nonché le autorità nazionali degli Stati membri beneficiano, ai fini dello sviluppo, dell’attuazione e del monitoraggio delle loro politiche e dei loro programmi in questo settore, dei diritti di accesso necessari ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento dell’Unione. Tali diritti di accesso sono utilizzati solo a fini non commerciali e non competitivi. Tali diritti di accesso sono concessi gratuitamente e sulla base di un accordo bilaterale che definisca le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Tali diritti di accesso non si estendono alle conoscenze preesistenti del partecipante. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri. Per quanto riguarda le informazioni classificate, si applicano le regole della Commissione in materia di sicurezza.
Storico versioni
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