Art. 48
Diritti di accesso ai fini dello sfruttamento
In vigore dal 11 dic 2013
Diritti di accesso ai fini dello sfruttamento
1. Un partecipante beneficia di diritti di accesso ai risultati di un altro partecipante alla stessa azione, se tali risultati sono necessari al primo per sfruttare i propri risultati.
Previo accordo, tale accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli.
2. Un partecipante beneficia dei diritti di accesso alle conoscenze preesistenti di un altro partecipante alla stessa azione, se tali conoscenze preesistenti sono necessarie al primo per sfruttare i propri risultati, fatte salve eventuali restrizioni o limitazioni di cui all’, paragrafo 3.
Previo accordo, tale accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli.
3. Un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato, salvo disposizione contraria dell’accordo consortile, beneficia parimenti dei diritti di accesso ai risultati e, fatte salve eventuali restrizioni o limitazioni di cui all’, paragrafo 3, alle conoscenze preesistenti a condizioni eque e ragionevoli, qualora tali risultati e conoscenze preesistenti siano necessari per sfruttare i risultati ottenuti dal partecipante cui è collegato. Tali diritti di accesso sono chiesti e ottenuti direttamente dal partecipante che detiene i risultati o le conoscenze preesistenti, salvo diversamente convenuto conformemente all', paragrafo 2.
4. Una richiesta di accesso a norma dei paragrafi 1, 2 o 3 può essere presentata fino a un anno dopo la conclusione dell’azione, salvo che i partecipanti convengano un termine diverso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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