Art. 47
Diritti di accesso ai fini dell’attuazione
In vigore dal 11 dic 2013
Diritti di accesso ai fini dell’attuazione
1. Un partecipante beneficia di diritti di accesso ai risultati di un altro partecipante alla stessa azione, se tali risultati sono necessari al primo per svolgere il proprio lavoro nell’ambito dell’azione.
Tali diritti di accesso sono concessi gratuitamente.
2. Un partecipante beneficia di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti di un altro partecipante alla stessa azione, se tali conoscenze preesistenti sono necessarie al primo per svolgere il suo lavoro nell’ambito dell’azione, fatte salve le restrizioni o le limitazioni di cui all’, paragrafo 3.
Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, salvo diverso accordo dei partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.
Storico versioni
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