Art. 44 · Trasferimento e concessione di licenze sui risultati

Art. 44

Trasferimento e concessione di licenze sui risultati

In vigore dal 11 dic 2013
Trasferimento e concessione di licenze sui risultati 1.   Se un partecipante trasferisce la proprietà dei risultati, trasferisce al cessionario i suoi obblighi nell’ambito della convenzione di sovvenzione in relazione a tali risultati, compreso l’obbligo di trasferire gli stessi in qualsiasi successivo trasferimento. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza derivanti da disposizioni legislative o regolamentari in caso di fusioni e acquisizioni, se altri partecipanti godono ancora di diritti di accesso ai risultati da trasferire o possono ancora chiedere la concessione di diritti di accesso, un partecipante che intende trasferire i risultati ne dà preavviso agli altri partecipanti, unitamente a informazioni sufficienti riguardanti il nuovo proprietario dei risultati, per consentire agli altri partecipanti di analizzare l’effetto del trasferimento previsto in merito all’eventuale esercizio dei loro diritti di accesso. A seguito della notifica, un partecipante può opporsi al trasferimento di proprietà se dimostra che il trasferimento previsto pregiudica l’esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo tra i partecipanti interessati. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito. Gli altri partecipanti possono, previo accordo scritto, rinunciare al proprio diritto di notifica preventiva e di opposizione a trasferimenti di proprietà da un partecipante a un terzo specificatamente individuato. 2.   A condizione che i diritti di accesso ai risultati possano essere esercitati e che tutti gli altri obblighi in materia di sfruttamento siano rispettati dal partecipante che detiene i risultati, quest'ultimo può concedere licenze o concedere in altro modo a qualsiasi soggetto giuridico il diritto di sfruttarli, anche su base esclusiva. È possibile concedere licenze esclusive attinenti ai risultati, a condizione che tutti gli altri partecipanti interessati acconsentano a rinunciare ai loro relativi diritti di accesso. 3.   Con riguardo ai risultati generati dai partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell’Unione, la convenzione di sovvenzione può prevedere che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento possano opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla concessione di licenze esclusive a terzi stabiliti in un paese terzo non associato a Orizzonte 2020, qualora ritengano che la concessione o il trasferimento non siano conformi all’interesse di sviluppare la competitività dell’economia dell’Unione o non siano coerente con i principi etici o con considerazioni di sicurezza. In tal caso, il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze esclusive non avviene, salvo che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento ritengano che sono state adottate misure di salvaguardia adeguate. Se del caso, la convenzione di sovvenzione stabilisce che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento devono essere notificati in anticipo in merito a tale tipo di trasferimento di proprietà o di concessione di una licenza esclusiva. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.
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