Art. 41 · Proprietà dei risultati

Art. 41

Proprietà dei risultati

In vigore dal 11 dic 2013
Proprietà dei risultati 1.   I risultati sono di proprietà del partecipante che li ha prodotti. 2.   Se i partecipanti a un'azione hanno prodotto i risultati congiuntamente e se il loro contributo rispettivo ai risultati congiunti non può essere verificato, o se non è possibile separare tali risultati congiunti al fine di chiedere, ottenere o mantenere la corrispondente tutela dei diritti di proprietà intellettuale, i partecipanti sono comproprietari di tali risultati. I comproprietari definiscono un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà secondo i loro obblighi nell’ambito della convenzione di sovvenzione. I comproprietari possono convenire di non proseguire la comproprietà, ma di stabilire un regime alternativo, anche trasferendo le proprie quote di proprietà a un proprietario unico con diritti di accesso per gli altri partecipanti, una volta prodotti i risultati. Salva diversa disposizione dell’accordo di comproprietà, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare congiuntamente i risultati, senza il diritto di cedere sub-licenze, a condizione di: a) informare preventivamente gli altri comproprietari; b) garantire un’equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari. 3.   Se i dipendenti o eventuali altre parti che lavorano per un partecipante possono rivendicare diritti sui risultati prodotti, il partecipante interessato garantisce che tali diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che gli incombono nel quadro della convenzione di sovvenzione.
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