Art. 4
Informazioni da mettere a disposizione
In vigore dal 11 dic 2013
Informazioni da mettere a disposizione
1. Fatto salvo l’, la Commissione, su richiesta, mette a disposizione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione, di qualsiasi Stato membro o paese associato tutte le informazioni utili in suo possesso sui risultati ottenuti da un partecipante ad un'azione che ha beneficiato di un finanziamento dell’Unione, a condizione che siano rispettate entrambe le condizioni seguenti:
a)
le informazioni in questione sono di interesse pubblico;
b)
i partecipanti non hanno fornito ragioni valide e sufficienti per cui le informazioni in questione non possano essere comunicate.
Nelle azioni dello specifico obiettivo "Società sicure – Proteggere le libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini", la Commissione, su richiesta, mette a disposizione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione o delle autorità nazionali degli Stati membri tutte le informazioni utili in suo possesso relative ai risultati ottenuti da un partecipante ad un'azione che ha beneficiato di un finanziamento dell'Unione. La Commissione notifica al partecipante tale comunicazione. Qualora uno Stato membro o un'istituzione, un organo o organismo dell'Unione richiedano la comunicazione di informazioni, la Commissione notifica tale comunicazione a tutti gli Stati membri.
2. La comunicazione di informazioni a norma del paragrafo 1 non è considerata come un trasferimento al destinatario di diritti o obblighi della Commissione o dei partecipanti. Tuttavia, a meno che tali informazioni diventino pubbliche o siano rese accessibili al pubblico da parte dei partecipanti o siano state comunicate alla Commissione senza restrizioni circa la loro riservatezza, il destinatario tratta tali informazioni come riservate. Per quanto riguarda le informazioni classificate, si applicano le norme della Commissione in materia di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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