Art. 3 · Riservatezza

Art. 3

Riservatezza

In vigore dal 11 dic 2013
Riservatezza Fatte salve le condizioni stabilite negli accordi, nelle decisioni o nei contratti di esecuzione, si assicura la riservatezza dei dati, delle conoscenze e delle informazioni comunicati nell’ambito di un’azione come elementi riservati, tenendo in debito conto il diritto dell'Unione in materia di tutela e di accesso delle informazioni classificate.
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