Art. 26 · Ammissibilità dei costi

Art. 26

Ammissibilità dei costi

In vigore dal 11 dic 2013
Ammissibilità dei costi 1.   Le condizioni di ammissibilità dei costi sono definite all’articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. I costi sostenuti da terzi nel quadro dell’azione possono essere ammissibili conformemente alle disposizioni del presente regolamento e della convenzione di sovvenzione. 2.   I costi non ammissibili sono quelli che non rispettano le condizioni del paragrafo 1, compresi, in particolare, gli accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, le perdite di cambio, i costi relativi ai redditi da capitale, i costi rimborsati in relazione ad un altro programma o azione dell’Unione, i debiti e gli oneri ad essi relativi e le spese eccessive o sconsiderate.
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