Art. 26
Ammissibilità dei costi
In vigore dal 11 dic 2013
Ammissibilità dei costi
1. Le condizioni di ammissibilità dei costi sono definite all’articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. I costi sostenuti da terzi nel quadro dell’azione possono essere ammissibili conformemente alle disposizioni del presente regolamento e della convenzione di sovvenzione.
2. I costi non ammissibili sono quelli che non rispettano le condizioni del paragrafo 1, compresi, in particolare, gli accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, le perdite di cambio, i costi relativi ai redditi da capitale, i costi rimborsati in relazione ad un altro programma o azione dell’Unione, i debiti e gli oneri ad essi relativi e le spese eccessive o sconsiderate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1290:oj#art-26