Art. 18 · Convenzione di sovvenzione

Art. 18

Convenzione di sovvenzione

In vigore dal 11 dic 2013
Convenzione di sovvenzione 1.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora convenzioni di sovvenzione tipo tra la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento e i partecipanti conformemente al presente regolamento. Qualora sia necessario modificare significativamente una convenzione di sovvenzione tipo, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede, se del caso, al suo riesame. 2.   La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento concludono una convenzione di sovvenzione con i partecipanti. La rimozione o la sostituzione di un soggetto prima della firma della convenzione di sovvenzione è debitamente giustificata. 3.   La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti, nonché della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, conformemente al presente regolamento. Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell’attuazione dell’azione, nonché il ruolo e i compiti del coordinatore di consorzio. 4.   Sulla base di un requisito di un programma di lavoro o di un piano di lavoro, la convenzione di sovvenzione può stabilire i diritti e gli obblighi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, lo sfruttamento e la diffusione, oltre a quelli stabiliti nel presente regolamento. 5.   La convenzione di sovvenzione, se del caso e per quanto possibile, rispecchia i principi generali stabiliti nella raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l’assunzione di ricercatori, i principi dell'integrità della ricerca, la raccomandazione della Commissione sulla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e il codice di buone pratiche per le università e le altre organizzazioni pubbliche di ricerca, nonché il principio della parità di genere di cui all' del regolamento (UE) n. 1291/2013. 6.   La convenzione di sovvenzione contiene, se del caso, disposizioni che assicurano il rispetto dei principi etici, ivi compresa l’istituzione di un comitato etico indipendente e il diritto della Commissione di far effettuare un audit etico da esperti indipendenti. 7.   In casi debitamente giustificati, sovvenzioni specifiche per le azioni possono rientrare in un partenariato quadro conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. 1268/2012.
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