Art. 16
Procedura di riesame della valutazione
In vigore dal 11 dic 2013
Procedura di riesame della valutazione
1. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento istituiscono una procedura trasparente di riesame della valutazione per i richiedenti che ritengono che la valutazione della loro proposta non sia stata effettuata nel rispetto delle procedure stabilite nel presente regolamento, dal programma di lavoro pertinente, dal piano di lavoro o dall’invito a presentare proposte.
2. Una domanda di riesame si riferisce a una proposta specifica ed è presentata dal coordinatore della proposta entro trenta giorni dalla data in cui la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento informano il coordinatore dei risultati della valutazione.
3. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento sono responsabili dell’esame della richiesta di cui al paragrafo 2. L’esame riguarda unicamente gli aspetti procedurali della valutazione e non il merito della proposta.
4. Un comitato di riesame delle valutazioni, composto da personale della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, fornisce un parere sugli aspetti procedurali del processo di valutazione. Esso è presieduto da un funzionario della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, proveniente da un servizio diverso da quello responsabile dell’invito a presentare proposte. Il comitato può raccomandare una delle azioni seguenti:
a)
nuova valutazione della proposta essenzialmente da parte di valutatori non coinvolti nella precedente valutazione;
b)
conferma della valutazione iniziale.
5. Sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 4, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adottano una decisione che è notificata al coordinatore della proposta. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adottano tempestivamente tale decisione.
6. La procedura di riesame non ritarda il processo di selezione delle proposte che non sono oggetto di domande di riesame.
7. La procedura di riesame non pregiudica le altre eventuali azioni che il partecipante può intraprendere conformemente al diritto dell’Unione.
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