Art. 15 · Criteri di selezione e di aggiudicazione

Art. 15

Criteri di selezione e di aggiudicazione

In vigore dal 11 dic 2013
Criteri di selezione e di aggiudicazione 1.   Le proposte presentate sono valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione: a) eccellenza; b) impatto; c) qualità ed efficienza dell’attuazione. 2.   Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell’ambito del CER si applica esclusivamente il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a). 3.   Al criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere destinata una maggiore ponderazione per le proposte di azioni di innovazione. 4.   Il programma di lavoro o il piano di lavoro stabiliscono ulteriori dettagli circa l’applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1, e specificano i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi. 5.   La Commissione tiene conto della possibilità di una procedura di presentazione articolata in due fasi prevista dalle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/ e del regolamento (UE) n. 1268/2012, se del caso e compatibilmente con gli obiettivi dell'invito a presentare proposte. 6.   Le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. La selezione è effettuata sulla base di tale classificazione. 7.   Le valutazioni sono effettuate da esperti indipendenti. 8.   Nel caso di un soggetto giuridico di cui all', paragrafo 2, o in altre circostanze eccezionali debitamente giustificate, la valutazione può essere effettuata secondo modalità in deroga a quanto stabilito nel paragrafo 7. Ogni qual volta avvenga tale valutazione, la Commissione fornisce agli Stati membri informazioni dettagliate sulla procedura di valutazione utilizzata e sul suo risultato. 9.   Nei casi in cui il finanziamento richiesto dell'Unione per l’azione è pari o superiore a 500 000 EUR, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, avvalendosi di strumenti compatibili con il diritto nazionale, verificano anticipatamente la capacità finanziaria unicamente dei coordinatori. Inoltre, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria del coordinatore o di altri partecipanti sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento ne verificano la capacità finanziaria. 10.   Non è verificata la capacità finanziaria dei soggetti giuridici la cui sostenibilità è garantita da uno Stato membro o da un paese associato o quella degli istituti di istruzione secondaria e superiore. 11.   La capacità finanziaria può essere garantita da qualsiasi altro soggetto giuridico, la cui capacità finanziaria a sua volta è verificata conformemente al paragrafo 9.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1290:oj#art-15