Art. 12 · Inviti congiunti con paesi terzi e organizzazioni internazionali

Art. 12

Inviti congiunti con paesi terzi e organizzazioni internazionali

In vigore dal 11 dic 2013
Inviti congiunti con paesi terzi e organizzazioni internazionali 1.   Per finanziare congiuntamente azioni in settori prioritari che presentano interesse comune e vantaggi reciproci attesi, ove vi sia un chiaro valore aggiunto per l'Unione, possono essere pubblicati inviti congiunti a presentare proposte con paesi terzi o le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche o con organizzazioni internazionali. Le proposte sono valutate e selezionate mediante procedure congiunte di valutazione e selezione da concordare. Tali procedure di valutazione e selezione garantiscono l’osservanza dei principi di cui al titolo VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e coinvolgono un gruppo equilibrato di esperti indipendenti, nominati da ciascuna parte. 2.   I soggetti giuridici che beneficiano di un finanziamento dell’Unione concludono una convenzione di sovvenzione con l’Unione o con il pertinente organismo di finanziamento. La convenzione di sovvenzione contiene la descrizione del lavoro che tali partecipanti e soggetti giuridici partecipanti dei paesi terzi coinvolti devono svolgere. 3.   I soggetti giuridici che beneficiano di un finanziamento dall’Unione concludono un accordo di coordinamento con i soggetti giuridici partecipanti che beneficiano dei finanziamenti dai paesi terzi o organizzazioni internazionali in questione.
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