Art. 10
Ammissibilità al finanziamento
In vigore dal 11 dic 2013
Ammissibilità al finanziamento
1. Possono beneficiare di un finanziamento dell’Unione i seguenti partecipanti:
a)
i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto dell’Unione;
b)
le organizzazioni internazionali di interesse europeo;
c)
i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi individuati nel programma di lavoro.
2. Nel caso della partecipazione di un’organizzazione internazionale o di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, nessuno dei quali può beneficiare di un finanziamento conformemente al paragrafo 1, il finanziamento dell’Unione può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:
a)
la partecipazione è considerata necessaria ai fini della realizzazione dell’azione da parte della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento;
b)
tale finanziamento è previsto in un accordo scientifico e tecnologico bilaterale, o in un altro accordo tra l’Unione e l’organizzazione internazionale o, nel caso di soggetti stabiliti nei paesi terzi, il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.
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