Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 11 dic 2013
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le norme specifiche per la partecipazione ad azioni indirette realizzate a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013, compresa la partecipazione alle azioni indirette finanziate dagli organismi di finanziamento conformemente all’, paragrafo 2, di tale regolamento. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme che disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati. 2.   Fatte salve le norme specifiche stabilite dal presente regolamento, si applicano le norme del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. 1268/2012. 3.   Il regolamento (CE) n. 294/2008 o un qualunque atto di base che affida compiti di esecuzione del bilancio a un organismo di finanziamento a norma dell'articolo 185 TFUE può stabilire norme che si discostano da quelle stabilite dal presente regolamento. Per tenere conto delle loro specifiche esigenze operative e fatte salve le norme stabilite nel pertinente atto di base, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo agli organismi di finanziamento istituiti a norma dell'articolo 187 TFUE per quanto concerne: a) le condizioni di partecipazione a inviti a presentare proposte pubblicati da organismi di finanziamento istituiti nel settore dell'aeronautica al fine di ridurre il numero minimo di partecipanti di cui all', paragrafo 1; b) l'ammissibilità al finanziamento di cui all', che consente agli organismi di finanziamento istituiti nel settore delle bioindustrie e dei medicinali innovativi di limitare l'ammissibilità al finanziamento di tipi specifici di partecipanti; c) le norme che disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati, che consentono agli organismi di finanziamento istituiti nel settore dei medicinali innovativi di: i) ampliare le possibilità di trasferimento e concessione di licenze sui risultati e le conoscenze preesistenti a soggetti collegati, acquirenti ed eventuali organismi successori, conformemente alla convenzione di sovvenzione e senza il consenso degli altri partecipanti di cui all', paragrafi 1 e 2; ii) ammettere specifici accordi per i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti per lo sviluppo dei risultati a fini di commercializzazione o per la commercializzazione dei risultati stessi (sfruttamento diretto) di cui all', paragrafi da 2 a 4; iii) integrare le norme introducendo disposizioni sulla proprietà e l'accesso ai dati, alle conoscenze e alle informazioni che esulano dagli obiettivi di un'azione e che non sono necessari per l'attuazione e lo sfruttamento dell'azione (sideground) di cui all', paragrafo 2, e agli articoli da 45 a 48; iv) estendere le norme sullo sfruttamento a scopi diversi dall'attuazione dell'azione (uso a fini di ricerca) o dallo sviluppo dei risultati a fini di commercializzazione o dalla commercializzazione dei risultati stessi (sfruttamento diretto) di cui all'; v) stabilire criteri specifici per consentire la concessione di sub-licenze da un partecipante a un altro partecipante alla stessa azione, di cui all', paragrafo 2; vi) estendere, alle condizioni definite nell'accordo consortile di cui all', paragrafo 2, i diritti di accesso dei partecipanti, dei loro soggetti collegati e di terzi in qualità di licenziatari ai risultati o alle conoscenze preesistenti per scopi diversi dall'attuazione dell'azione (uso a fini di ricerca) secondo condizioni adeguate, compresi i termini finanziari, o dallo sviluppo dei risultati a fini di commercializzazione o dalla commercializzazione dei risultati stessi (sfruttamento diretto), di cui agli articoli da 46 a 48; vii) subordinare i diritti di accesso per lo sfruttamento diretto a un accordo dei partecipanti interessati, di cui all'; viii) rendere opzionale la diffusione attraverso pubblicazioni scientifiche sotto forma di accesso aperto, di cui all', paragrafo 2; d) il finanziamento delle azioni, consentendo agli organismi di finanziamento nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici di applicare tassi di rimborso diversi da quelli stabiliti nell', paragrafo 3, nei casi in cui uno o più Stati membri cofinanzino un partecipante o un'azione. Un organismo di finanziamento, cui sono state affidate funzioni di esecuzione del bilancio a norma dell', paragrafo 1, lettera c), punti i) o ii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, può applicare norme che si discostano da quelle stabilite nel presente regolamento, fatto salvo il consenso della Commissione, se le sue esigenze operative specifiche lo richiedono. In tali casi la Commissione dà il proprio consenso solo se dette norme sono conformi ai principi generali stabiliti nel presente regolamento. 4.   Il presente regolamento non si applica alle azioni dirette del Centro comune di ricerca (CCR).
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