Art. 33 · Delega di potere alla Commissione

Art. 33

Delega di potere alla Commissione

In vigore dal 11 dic 2013
Delega di potere alla Commissione Per affidare la gestione dei compiti al livello più appropriato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', riguardo alla modifica dell', paragrafo 3, ma solo nella misura in cui prevede azioni aggiuntive che devono essere gestite dalle agenzie nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1288:oj#art-33