Art. 30 · Organismo indipendente di revisione contabile

Art. 30

Organismo indipendente di revisione contabile

In vigore dal 11 dic 2013
Organismo indipendente di revisione contabile 1.   L'organismo indipendente di revisione contabile esprime un parere di revisione contabile sulla dichiarazione della gestione annuale di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 2.   L'organismo indipendente di revisione contabile: a) dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare revisioni contabili nel settore pubblico; b) garantisce che le proprie revisioni contabili rispettino gli standard di revisione contabile accettati a livello internazionale; c) non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto all'entità giuridica di cui l'agenzia nazionale fa parte. In particolare, esso è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto all'entità giuridica di cui l'agenzia nazionale fa parte. 3.   L'organismo indipendente di revisione contabile assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, nonché alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e alle relazioni a sostegno del parere di revisione contabile sulla dichiarazione della gestione annuale dell'agenzia nazionale.
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