Art. 3 · Valore aggiunto europeo

Art. 3

Valore aggiunto europeo

In vigore dal 11 dic 2013
Valore aggiunto europeo 1.   Il programma sostiene soltanto le azioni e le attività che offrono un potenziale valore aggiunto europeo e contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui all'. 2.   Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del programma è assicurato soprattutto attraverso i seguenti elementi: a) il carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità e la cooperazione tese a conseguire un impatto sistemico sostenibile; b) la complementarità e sinergia con altri programmi e politiche a livello nazionale, dell'Unione e internazionale; c) il contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento.
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