Art. 27 · Autorità nazionale

Art. 27

Autorità nazionale

In vigore dal 11 dic 2013
Autorità nazionale 1.   Il termine "autorità nazionale" fa riferimento a una o più autorità nazionali conformemente al diritto e alla prassi nazionale. 2.   Entro 22 gennaio 2014, gli Stati membri indicano alla Commissione, a mezzo di una notifica formale trasmessa dalla propria rappresentanza permanente, la persona o le persone legalmente autorizzate ad agire per loro conto in qualità di "autorità nazionale" ai fini del presente regolamento. In caso di sostituzione dell'autorità nazionale nel corso del programma, lo Stato membro interessato ne dà notifica immediata alla Commissione seguendo la medesima procedura. 3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, anche per quanto riguarda, ove possibile, misure tese alla risoluzione delle difficoltà insorte nell'ottenimento dei visti. 4.   Entro 22 marzo 2014, l'autorità nazionale designa un'agenzia nazionale o più agenzie nazionali. Nel caso in cui vi sia più di un'agenzia nazionale, gli Stati membri definiscono una procedura adeguata per la gestione coordinata dell'attuazione del programma a livello nazionale, finalizzata ad assicurare un'attuazione coerente ed economicamente efficiente nonché un efficace contatto con la Commissione in tale ambito, nonché a facilitare l'eventuale trasferimento di fondi tra agenzie, consentendo così la flessibilità e un migliore utilizzo dei fondi assegnati agli Stati membri. Fatto salvo l', paragrafo 3, ogni Stato membro definisce come organizzare i rapporti tra autorità nazionale e agenzia nazionale, inclusi compiti quali la definizione del programma di lavoro annuale dell'agenzia nazionale. L'Autorità nazionale fornisce alla Commissione un'opportuna valutazione di conformità ex ante, la quale attesti che l'agenzia nazionale è conforme all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), e all'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e all' del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (19), nonché ai requisiti fissati dall'Unione per gli standard di controllo interno delle agenzie nazionali e alle norme per la gestione delle sovvenzioni erogate dalle agenzie nazionali con i fondi del programma. 5.   L'autorità nazionale designa l'organismo indipendente di revisione contabile di cui all'. 6.   L'autorità nazionale basa la propria valutazione di conformità ex ante sui controlli e sulle revisioni contabili che ha effettuato, e/o sui controlli e sulle revisioni contabili effettuati dall'organismo indipendente di revisione di cui all'. 7.   Qualora l'agenzia nazionale designata per il programma sia la stessa agenzia nazionale designata per i programmi precedenti di apprendimento permanente o Gioventù in azione, la portata dei controlli e delle revisioni contabili per la valutazione di conformità ex ante può limitarsi ai requisiti nuovi e specifici del programma. 8.   L'autorità nazionale controlla e sorveglia la gestione del programma a livello nazionale nonché informa e consulta la Commissione a tempo debito, prima di adottare qualsiasi decisione che possa incidere sulla gestione del programma, in particolare per quanto riguarda la propria agenzia nazionale. 9.   L'autorità nazionale fornisce adeguati cofinanziamenti per le operazioni della rispettiva agenzia nazionale al fine di garantire una gestione del programma conforme alle norme dell'Unione applicabili. 10.   Qualora la Commissione respinga la designazione dell'agenzia nazionale sulla base del proprio giudizio sulla valutazione di conformità ex ante, l'autorità nazionale garantisce l'adozione delle necessarie misure correttive affinché l'agenzia nazionale possa rispettare i requisiti minimi fissati dalla Commissione, oppure designa un altro organismo quale agenzia nazionale. 11.   Sulla base della dichiarazione della gestione annuale dell'agenzia nazionale, del relativo parere di un revisore contabile indipendente e dell'analisi della Commissione sulla conformità e le prestazioni dell'agenzia nazionale, l'autorità nazionale fornisce alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, informazioni in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al programma. 12.   L'autorità nazionale assume la responsabilità della corretta gestione dei fondi dell'Unione trasferiti dalla Commissione all'agenzia nazionale sotto forma di sovvenzioni erogate nell'ambito del programma. 13.   L'autorità nazionale è tenuta a rimborsare alla Commissione i fondi non recuperati che diano luogo a richieste di quest'ultima all'agenzia nazionale nei casi di irregolarità, negligenza o frodi a essa imputabili nonché per gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance della stessa agenzia. 14.   Nei casi descritti al paragrafo 13, l'autorità nazionale può revocare il mandato dell'agenzia nazionale, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. Qualora l'autorità nazionale desideri revocare il mandato dell'agenzia nazionale per altri motivi giustificati, essa notifica la revoca alla Commissione almeno sei mesi prima della data prevista per la revoca del mandato dell'agenzia nazionale. In tal caso, l'autorità nazionale e la Commissione concordano formalmente le specifiche misure per il trasferimento e il relativo calendario. 15.   In caso di revoca, l'autorità nazionale attua i necessari controlli relativi ai fondi dell'Unione assegnati all'agenzia nazionale di cui è stata revocata la designazione e assicura il trasferimento senza ostacoli di tali fondi nonché di tutti i documenti e gli strumenti di gestione necessari alla nuova agenzia nazionale per la gestione del programma. L'autorità nazionale assicura all'agenzia nazionale di cui sia stato revocato il mandato, il sostegno finanziario necessario per continuare ad adempiere i propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non siano trasferiti a una nuova agenzia nazionale. 16.   Se richiesto dalla Commissione, l'autorità nazionale designa gli istituti o le organizzazioni, oppure i tipi di istituti e organizzazioni, da considerare ammissibili a partecipare alle specifiche azioni del programma nei rispettivi territori.
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