Art. 25 · Complementarità

Art. 25

Complementarità

In vigore dal 11 dic 2013
Complementarità La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità del programma con: a) le politiche e il programmi pertinenti, in particolare quelli relativi alla cultura e ai media, all'occupazione, alla ricerca e all'innovazione, all'industria e alle imprese, alla politica di coesione e di sviluppo, così come alla politica di allargamento e alle iniziative, agli strumenti e alle strategie nell'ambito della politica regionale e delle relazioni esterne; b) le altre fonti di finanziamento dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, in particolare il Fondo sociale europeo, e gli altri strumenti finanziari concernenti l'occupazione e l'inclusione sociale, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte 2020, nonché gli strumenti finanziari concernenti la giustizia e la cittadinanza, la sanità, i programmi di cooperazione esterna e di assistenza per la preadesione.
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