Art. 22 · Comunicazione e diffusione

Art. 22

Comunicazione e diffusione

In vigore dal 11 dic 2013
Comunicazione e diffusione 1.   La Commissione in cooperazione con gli Stati membri assicura la diffusione di informazioni, la pubblicità e il seguito di tutte le azioni e attività sostenute nell'ambito del programma, nonché la diffusione dei risultati del Programma di apprendimento permanente, del programma Gioventù in azione e del programma Erasmus Mundus. 2.   I beneficiari dei progetti sostenuti mediante le azioni e attività di cui agli , garantiscono che i risultati e gli effetti ottenuti siano adeguatamente comunicati e diffusi. In questo ambito possono essere inserite attività di informazione tra pari sulle opportunità di mobilità. 3.   Le agenzie nazionali di cui all' sviluppano una politica coerente per quanto riguarda diffusione e impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute grazie alle azioni gestite nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni intraprese nel loro paese. 4.   Gli organismi pubblici e privati dei settori coperti dal programma usano la denominazione "Erasmus+" ai fini della comunicazione e della diffusione di informazioni relative al programma. Per i diversi settori del programma sono utilizzati i seguenti marchi: — "Comenius", associato all'istruzione scolastica; — "Erasmus", associato a tutti i tipi di istruzione superiore nei paesi del programma; — "Erasmus Mundus", associato a tutti i tipi di attività di istruzione superiore tra i paesi del programma e i paesi partner; — "Leonardo da Vinci", associato all'istruzione e alla formazione professionale; — "Grundtvig", associato all'apprendimento degli adulti; — "Gioventù in azione", associato all'apprendimento non formale e informale nel settore della gioventù; — "Sport", associato alle attività sportive. 5.   Anche le attività di comunicazione contribuiscono alla comunicazione collettiva delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.
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